CERTIFICAZIONE E DIAGNOSI ENERGETICA

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

DIAGNOSI ENERGETICA

STUDIO TECNICO ING. G. SANTORO

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

redatto con SOFTWARE CERTIFICATO TERMUS ®, aggiornato ai nuovi Decreti Attuativi, in vigore dal 01/10/2015;

redatto da TECNICO PROFESSIONISTA DEL SETTORE, ISCRITTO ALL'ALBO REGIONALE, già in possesso dei NUOVI REQUISITI disposti dalla Regione Puglia (legge n. 6 del 30/03/2018) per l'istituzione del nuovo Catasto Energetico.

REDAZIONE DI DOCUMENTI DI ALTA VALENZA TECNICA E PROFESSIONALE, NON EQUIPARABILI ALLE 'CERTIFICAZIONI ENERGETICHE' RINTRACCIABILI A BASSO COSTO SUL WEB.

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- sopralluogo per acquisizione di tutti i dati occorrenti per la redazione del certificato (da integrarsi, se necessario, con sondaggi);
- calcolo e redazione del relativo certificato energetico;
- inoltro della pratica al Catasto Energetico Regionale.

- diagnosi e analisi energetica, con l’ausilio di termocamera a raggi infrarossi (DIAGNOSI TERMOGRAFICA) e termoflussimetro;
- progettazione energetica e valutazione economica degli interventi di riqualificazione - ristrutturazione e/o efficientamento energetico (analisi costi-benefici);
- rilascio di nuovo certificato energetico (APE), AQE o relazione ex. legge 10/91, aggiornati alle nuove condizioni dell’immobile.

REGIONE PUGLIA PREVEDE, DI CONCERTO CON LE PROVINCIE, CONTROLLI A CAMPIONE DEI CERTIFICATI ENERGETICI, AL FINE DI VERIFICARNE LA LORO ATTENDIBILITA’.

CON LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 30/03/2018 SI PREVEDE CHE IL CERTIFICATORE ENERGETICO SIA UN PROFESSIONISTA ESPERTO IN MATERIA, CHE SIA ISCRITTO ALL'ALBO REGIONALE E CHE ABBIA SOSTENUTO OPPORTUNI CORSI DI AGGIORNAMENTO TECNICO.

L'INADEMPIENZA DI TALI DISPOSIZIONI COMPORTA SANZIONI A CARICO DEL TECNICO E DEL COMMITTENTE, CHE DOVREBBE ACCERTARE I REQUISITI DEL PROFESSIONISTA PRIMA DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO.

 

ATTENZIONE: IL CERTIFICATO ENERGETICO PER ESSERE VALIDO DEVE SODDISFARE DETERMINATI REQUISITI:

  1. DEVE ESSERE CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE;
  2. DEVE RAPPRESENTARE LA SITUAZIONE REALE DELL’IMMOBILE;
  3. DEVE ESSERE CORREDATO DA APPOSITA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA.

CERTIFICATI NON VALIDI COMPORTANO SANZIONI A CARICO DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE (vedi, a seguire, sezione approfondimenti).


VALIDITA’: L’attestato di prestazione energetica ha un valore legale di dieci anni; tuttavia la sua validità può essere nulla nel caso in cui sia stato redatto in maniera non conforme alle disposizioni normative in materia o nel caso in cui non rappresenti la situazione reale dell’immobile.
Il certificato decade, inoltre, nel caso in cui, prima dei dieci anni, si effettuino modifiche all’immobile che possono influire sul suo consumo energetico (ad es. sostituzione di impianto termico, isolamento termico, installazione di solare-termico, ecc).


DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO - ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMMITTENTE:


Premesso che non è assolutamente possibile redigere un certificato energetico senza il sopralluogo da parte del tecnico qualificato, finalizzato a determinare le caratteristiche dell’involucro edilizio, è opportuno consegnare al tecnico una copia del libretto di impianto e del rapporto di controllo e manutenzione dell’impianto medesimo (obbligatorio per tutti gli impianti).  
NB: Ai sensi del DPR 74/2013, all’attestato di prestazione energetica deve essere allegata copia del libretto d’impianto e del rapporto di controllo periodico; in caso di mancanza del rapporto di controllo, l’attestato decade il 31 dicembre dell’anno successivo in cui è prevista la prima scadenza non rispettata.
Una nota del consiglio del notariato, specifica che l'espressione «allegazione» deve essere intesa nel senso che l'APE deve essere accompagnato nel tempo dai documenti necessari affinché possa essere verificata una delle condizioni cui è subordinata la validità dell'attestato. Occorre pertanto distinguere tra l'esemplare dell'APE da consegnare all'acquirente o al conduttore, che va accompagnato da una copia del "libretto", e l'esemplare destinato ad essere allegato al contratto, che invece può essere privo del "libretto".


NUOVI OBBLIGHI PER CHI REDIGE L’APE – IL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO:


A partire dal 15 ottobre 2014 (DM 20/6/2014) gli impianti termici devono essere muniti del nuovo libretto di impianto e per i controlli di efficienza energetica devono essere utilizzati i nuovi modelli, indicati dal DM 10/02/2014.
A tal proposito si rammenta che la validità dell’attestato di prestazione energetica può essere nulla nel caso in cui il proprietario dell’immobile non abbia provveduto a redigere il nuovo libretto d’impianto.
La normativa prevede che il predetto nuovo libretto d’impianto può essere redatto dal proprietario dell’immobile, con l’ausilio di tecnici del settore. Per gli impianti esistenti l’aggiornamento al nuovo libretto d’impianto è dovuto in occasione del controllo periodico dell’impianto, previsto per legge.

QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO:


Si riportano di seguito alcuni link nei quali è spiegata con molta chiarezza tutta la normativa concernente l’Attestato di Prestazione Energetica (APE); si sottolinea, ancora una volta,  l’importanza di affidarsi a professionisti qualificati, per non incorrere nel rischio di ricevere sanzioni, talvolta anche elevate.
RISCHI E SANZIONI: http://www.ediltecnico.it/22687/ape-ecco-rischi-e-sanzioni-per-il-tecnico-certificatore/
QUANDO E’ NECESSARIO L’APE: http://www.ediltecnico.it/21612/attestato-di-prestazione-energetica-5-cose-da-sapere-sullape/?fb_ref=recommendations-bar
MEGLIO NON FIDARSI DELLE OFFERTE TROPPO BASSE: http://www.altroconsumo.it/casa-energia/nc/news/certificazione-energetica-meglio-non-fidarsi-delle-offerte-online

APPROFONDIMENTI

perché scegliere noi...

perché il certificato non può avere un costo inferiore...

quanto dovrebbe costare un certificato energetico...

DIAGNOSI ENERGETICA

redatte in ottemperanza alle norme UNI CEI EN 16247 e in accordo con il D.Lgs. 102/2014.

La diagnosi energetica, è “una procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di un'attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, atta ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati”.

Il cuore della diagnosi energetica consiste nell'ENERGY AUDIT, ovvero in un processo di sistematico controllo e analisi dell’uso e consumo di energia di un sito, di una costruzione, del sistema o l'organizzazione con l'obiettivo di individuare i flussi di energia e il potenziale di miglioramento dell'efficienza energetica; tutto ciò sarà espletato da un ENERGY AUDITOR (professionista competente ed abilitato).

Nell’ambito dell’edilizia, la diagnosi energetica consiste nell’effettuare un’analisi dei consumi energetici di un edificio, al fine di individuare, in fase successiva, i migliori interventi di efficientamento energetico, finalizzati alla minimizzazione dei consumi energetici ed a migliorare il comfort ambientale.
La prima fase della diagnosi consiste nella valutazione delle caratteristiche termofisiche dell’involucro edilizio, effettuata attraverso indagini di vario tipo, quali la TERMOGRAFIA e la TERMOFLUSSIMETRIA. Tramite una buona valutazione delle caratteristiche dell’involucro edilizio è possibile valutare le reali dispersioni termiche dello stesso e le zone caratterizzate da una maggiore dispersione termica (ponti termici), in corrispondenza delle quali adottare opportune soluzioni tecniche. Oltre all’involucro edilizio, sarà necessario eseguire un’opportuna valutazione degli impianti installati (climatizzazione, acs, dispositivi o macchine in generale) nell’edificio o posti a servizio dello stesso, al fine di comporre un quadro globale dei consumi energetici (realizzato anche mediante analisi delle bollette energetiche), in base al quale svolgere una valutazione dei possibili interventi volti al miglioramento della prestazione energetica dell’edificio. Quest’ultima fase consisterà in un’attenta valutazione economica costi/benefici dei relativi interventi possibili, individuandone i migliori dal punto di vista tecnico/economico, anche sulla base della disponibilità di eventuali incentivi economici.

 

MISURA IN OPERA DELLA TRASMITTANZA DI PARETI E SOLAI, MEDIANTE TERMOFLUSSIMETRO.

Laddove non è possibile eseguire indagini invasive e/o non si conosce la stratigrafia della struttura (muro o solaio), oppure è necessario conoscere con maggiore precisione (ad esempio nel caso di perizie energetiche o nel caso di accertamenti tecnici volti alla verifica della classe energetica dichiarata di un immobile) la trasmittanza termica della struttura (dispersione termica), è possibile ricorrere alla misurazione in opera della trasmittanza medesima, mediante l'utilizzo di un termoflussimetro (indagine non invasiva).

La normativa vigente prevede che per gli edifici esistenti, se si conoscono la stratigrafia della struttura (situazione non sempre possibile) e le caratteristiche termiche di ciascun suo componente (non è sempre possibile individuarle), è possibile risalire alla determinazione della trasmittanza termica ricorrendo all'utilizzo di abachi riportanti valori termici standard (metodo di calcolo semplificato); detto metodo è del tutto approssimativo e non consente spesso di individuare con esattezza le reali caratteristiche termiche possedute dalla struttura, inficiando conseguentemente i risultati relativi alla valutazione della dispersione complessiva dell'immobile.

Tali errori possono compromettere la validità di eventuali soluzioni individuate per conseguire un risparmio energetico durante un progetto di riqualificazione energetica; ad esempio:

- un'errata valutazione dela trasmittanza termica può compromettere l'efficacia dell'installazione di un cappotto esterno per l'isolamento termico di una parete, con conseguente errata valutazione del risparmio economico realmente conseguibile (tra l'altro, un'eventuale pratica energetica redatta per la richiesta di incentivi economici sarebbe non veritiera e quindi passibile di sanzione in caso di controllo);

- un'errata valutazione della trasmittanza delle componenti opache dell'involucro edilizio può comportare un'errata valutazione della classe energetica dell'immobile, indice questo ormai diventato piuttosto importante anche nel campo del mercato immobiliare (e non solo energetico);

- un'errata valutazione della trasmittanza termica conseguibile a seguito di un intervento di isolamento termico può comportare scompensi al "comfort dell'ambiente" (parete o solaio freddi o non sufficientemente caldi).

Sempre più spesso accade di dover valutare la dispersione termica di immobili con pareti dotate di cappotto termico; in tali casi una misura in opera della trasmittanza consente di superare il non semplice problema consistente nella esatta determinazione della tipologia del pannello installato (materiale, densità, spessore, eventuale rivestimento, umidità).

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